venerdì 28 aprile 2023

TTR: Il nuovo Statuto di Italia Viva

Pubblichiamo come Think Tank Reformists alcuni stralci, i più significativi, del nuovo Statuto di Italia Viva, che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.92 del 19-04-2023, è entrato in vigore.

Il nuovo Statuto può essere consultato sul sito ufficiale www.italiaviva.it, dove è riportato in maniera integrale e modifica in maniera sostanziale l’organizzazione della nostra associazione (non Partito).

Per comodità dei nostri lettori mettiamo in luce alcuni punti delle principali modalità organizzative stabilite per la nostra Associazione, ma consiglio a tutti di leggere integralmente il nuovo Statuto, che è quello pubblicato sul sito.

I Riformisti apprezzano e condividono pienamente il nuovo Statuto e leggono cinque principali novità, utili a parere nostro a costruire una forma diversa di associazione, superando la vetusta e sorpassata organizzazione dei vecchi Partiti e attrezzandoci meglio per la prossima Federazione del Terzo Polo.

Primo: viene istituita la figura del Presidente Nazionale di Italia Viva, eletto dall’Assemblea, che sta in carica 5 anni, fino al Congresso.

Il Presidente nomina la maggior parte dei componenti dell’Assemblea, del Comitato e della Cabina di Regia, nonché tutti i Coordinatori Regionali e Provinciali. Un potere forte, ma elettivo

Secondo: Italia Viva è una Associazione

Terzo: Italia Viva si articola su: una rete di amministratori, i Coordinamenti Territoriali, gli Organi Nazionali.

Quarto: Gli organi di Italia Viva sul Territorio sono due: I Comitati Tematici e i Coordinatori Territoriali. Nessun altro organo è previsto.

Cinque: Il Congresso elegge il Presidente Nazionale scegliendolo tra le candidature presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli Associati dal Comitato Nazionale o dall'Assemblea Nazionale

Ecco alcuni stralci dello Statuto:

Art.1, Finalità: sono definiti gli scopi della Associazione

 

Art. 2, Denominazione, sede, simbolo, durata, è stabilito che Italia Viva è una Associazione, la durata è illimitata, quale è il simbolo e le modalità per lo scioglimento.

Art. 3, Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali.

Al punto 3.5 si legge:

Italia Viva si articola come segue:

a) una rete di cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi, simpatizzare, promuovere e riunirsi in Comitati tematici;

b) i Coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati sul territorio nazionale e all'estero, hanno la funzione di coordinare e controllare l'attività degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati nel rispetto della loro autonomia;

c) gli organi nazionali che, tra l'altro, indicano la strategia dell'Associazione.

Articolo 4, Associati e i Simpatizzanti:

4.1.1 Sono Associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli Associati possono promuovere o aderire ai Comitati secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli Associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come Associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli Associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali li genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

Articolo 5, Organizzazione territoriale:

5.1.1 I Comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le comunità di italiani residenti all'estero.

5.1.2 La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo Associato, su base tematica, e possono essere partecipati da Associati e da Simpatizzanti.

5.1.3 I Comitati perseguono le finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della città metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. All'estero, i Comitati operano sotto li coordinamento e la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 3.5, del livello continentale e del sistema Paese di riferimento.

………………………………………………………………………………………….

5.2 I Coordinamenti Territoriali

5.2.1 I Coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati.

I Coordinamenti territoriali sono supportati da due Coordinatori di genere diverso; i Coordinamenti regionali possono tuttavia essere affidati anche ad un solo Coordinatore purché il principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello nazionale nel complesso delle regioni.

5.2.2 Il numero e la definizione dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato Nazionale.

5.2.3 Scopi dei Coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:

a) attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;

b) fungere da supporto e coordinamento degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati;

c) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;

d) svolgere azione di controllo e coordinamento dei Comitati;

e) indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere.

5.2.4 Il Presidente nazionale nomina due Coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Comitato Nazionale. Le cariche hanno durata di 5 anni e possono essere rinnovate.

Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Il Comitato Nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può revocare o sostituire uno o entrambi i Coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria deliberazione.

Articolo 6 - La piattaforma telematica

6.1 Il Comitato Nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal Regolamento europeo DPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.

Articolo 7 - Organizzazione nazionale

7.1 Sono Organi dell'Associazione a livello Nazionale:

1) l'Assemblea Nazionale (anche detta Assemblea);

2) il Comitato Nazionale;

3) il Congresso;

4) Il Presidente nazionale;

5) il Tesoriere;

6) il Comitato di Tesoreria;

7) i Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza.

Articolo 8 - Assemblea Nazionale

8.1 L'Assemblea Nazionale è composta da:

a) il Presidente dell’Associazione;

b) i componenti del Comitato Nazionale;

c) gli Europarlamentari associati a Italia Viva;

d) i Parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;

e) i membri di Governo associati ad Italia Viva;

f) i Presidenti di Regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;

g) 150 amministratori locali individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

h) 150 Associati ed esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

i) il Tesoriere;

]) gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.

Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:

k) i componenti degli organismi di garanzia;

I) i Coordinatori territoriali regionali, provinciali e delle città metropolitane;

m) i Coordinatori territoriali per gli italiani all'estero.

8.2 L'Assemblea Nazionale, che è presieduta dal Presidente nazionale, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

8.3 L'Assemblea Nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Presidente o dal Comitato Nazionale.

8.4 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

8.5 L'Assemblea Nazionale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo/una nuova Presidente nazionale o ad indire il Congresso entro 60 giorni.

8.6 L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, così come previsto all'articolo 2.7.

8.7 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

8.8 Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene

data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.

Articolo 9 - Comitato Nazionale

9.1 Il Comitato Nazionale è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà attuazione al progetto politico definito dal Congresso. Esso è presieduto dal Presidente nazionale.

9.2 Esso è composto da:

a) Il Presidente dell'Associazione;

b) i membri di Governo associati ad Italia Viva;

c) i parlamentari nazionali e gli europarlamentari associati ad Italia Viva;

d) 50 membri eletti dall'Assemblea Nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti tra candidature maschili e 25 tra candidature femminili rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;

e) i membri della Cabina di regia.

Hanno inoltre diritto a partecipare al Comitato Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto i Coordinatori regionali.

9.3 Il Comitato Nazionale, che dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente nazionale, di cui una per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.

9.4 Le convocazioni del Comitato Nazionale sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad horas". La richiesta di convocazione può essere avanzata, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei componenti del Comitato Nazionale, cui il Presidente provvede entro quindici giorni.

9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto.

9.6 Il Comitato Nazionale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità. In caso di mancanza del numero legale il Comitato Nazionale può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

Articolo 10 - Il Presidente Nazionale

10.1 Il Presidente nazionale è eletto dall’Assemblea, resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuova/o Presidente secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale. Il Presidente è coadiuvato da una "Cabina di regia" con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva.

10.3 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Comitato Nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Ha potere di nomina secondo le disposizioni del presente Statuto, convoca il Comitato Nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati secondo le modalità disposte dal Regolamento approvato dall'Assemblea.

10.4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato Nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.

10.5 In caso di dimissioni del Presidente nazionale, l'Assemblea Nazionale procede all'elezione di una nuova/un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni.”

Articolo 11 - Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.

11.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.

11.3 Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Articolo 12 - Comitato di tesoreria

12.1 Il Comitato di tesoreria è composto da 6 componenti eletti e dal Tesoriere che ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato Nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Assemblea.

12.2 Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato Nazionale per l'approvazione.

12.3 I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Articolo 13 - Il Congresso

13.1 Il Congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli Associati di Italia Viva, che ne stabiliscono li progetto e gli obiettivi politici generali. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

13.2 La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.

13.3 Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

13.4 Il Congresso elegge il Presidente Nazionale scegliendolo tra le candidature presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli Associati dal Comitato Nazionale o dall'Assemblea Nazionale. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e determinano la linea dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.

13.5 Le modalità di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con Regolamento congressuale, approvato dall'Assemblea.

Articolo 14 - I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza

14.1 I Comitati di Garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 Associati eletti dall'Assemblea Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. Al momento della loro elezione nei Comitati di Garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di incompatibilità con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata del mandato. La durata della carica è di 5 anni rinnovabili.

14.1-bis Non può comporre il Comitato di Garanzia di seconda istanza il componente che abbia già avuto parte cognitiva in procedure trattate dal Comitato di Garanzia di prima istanza.

14.2 Le decisioni assunte dal Comitato di Garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempri previsti dal presente statuto.

14.3 I Comitati di Garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli Associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.

 

Seguono altri 10 articoli, fino al n. 24 da leggere come già detto integralmente sul sito di Italia Viva

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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