Pubblichiamo come Think Tank Reformists alcuni stralci, i più significativi, del nuovo Statuto di Italia Viva, che con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.92 del 19-04-2023, è entrato in vigore.
Il nuovo Statuto può essere consultato sul sito ufficiale www.italiaviva.it, dove è riportato in maniera
integrale e modifica in maniera sostanziale l’organizzazione della nostra
associazione (non Partito).
Per comodità dei nostri lettori mettiamo in luce alcuni punti
delle principali modalità organizzative stabilite per la nostra Associazione, ma
consiglio a tutti di leggere integralmente il nuovo Statuto, che è quello
pubblicato sul sito.
I Riformisti apprezzano e condividono pienamente il nuovo
Statuto e leggono cinque
principali novità, utili a parere nostro a costruire una forma diversa di
associazione, superando la vetusta e sorpassata organizzazione dei vecchi
Partiti e attrezzandoci meglio per la prossima Federazione del Terzo Polo.
Primo: viene istituita la figura del Presidente Nazionale di
Italia Viva, eletto
dall’Assemblea, che sta in carica 5 anni, fino al Congresso.
Il Presidente nomina la maggior parte dei componenti
dell’Assemblea, del Comitato e della Cabina di Regia, nonché tutti i
Coordinatori Regionali e Provinciali. Un potere forte, ma elettivo
Secondo: Italia Viva è una Associazione
Terzo: Italia Viva si articola su: una rete di amministratori, i Coordinamenti
Territoriali, gli Organi Nazionali.
Quarto: Gli organi di Italia Viva sul Territorio sono due: I Comitati Tematici
e i Coordinatori Territoriali. Nessun altro organo è previsto.
Cinque: Il Congresso elegge il Presidente Nazionale scegliendolo tra le candidature presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli Associati dal Comitato Nazionale o dall'Assemblea Nazionale
Ecco alcuni stralci dello Statuto:
Art.1, Finalità: sono definiti gli
scopi della Associazione
Art. 2, Denominazione, sede, simbolo, durata, è stabilito che Italia Viva è una Associazione, la durata è illimitata, quale è il simbolo e le modalità per lo scioglimento.
Art. 3, Partecipazione alla vita
dell'Associazione: principi generali.
Al punto 3.5 si legge:
Italia Viva si articola come
segue:
a) una rete di cittadine e
cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi
nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano
politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi,
simpatizzare, promuovere e riunirsi in Comitati tematici;
b) i Coordinamenti
territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati
sul territorio nazionale e all'estero, hanno la funzione di coordinare e
controllare l'attività degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati nel
rispetto della loro autonomia;
c) gli organi nazionali che, tra l'altro, indicano la strategia dell'Associazione.
Articolo 4, Associati e i
Simpatizzanti:
4.1.1 Sono Associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli Associati possono promuovere o aderire ai Comitati secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli Associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come Associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli Associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali li genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.
Articolo 5, Organizzazione
territoriale:
5.1.1 I Comitati sono il nucleo
essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di
estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le
comunità di italiani residenti all'estero.
5.1.2 La loro costituzione e la
loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo Associato, su base
tematica, e possono essere partecipati da Associati e da Simpatizzanti.
5.1.3 I Comitati perseguono le
finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e
la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della città
metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e
del presente Statuto. All'estero, i Comitati operano sotto li coordinamento e
la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 3.5,
del livello continentale e del sistema Paese di riferimento.
………………………………………………………………………………………….
5.2 I Coordinamenti Territoriali
5.2.1 I Coordinamenti
territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base
regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e
all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli stati.
I Coordinamenti territoriali
sono supportati da due Coordinatori di genere diverso; i Coordinamenti
regionali possono tuttavia essere affidati anche ad un solo Coordinatore purché
il principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello nazionale nel
complesso delle regioni.
5.2.2 Il numero e la definizione
dei Coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con
proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato
Nazionale.
5.2.3 Scopi dei Coordinamenti
territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:
a) attuare le indicazioni degli
organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;
b) fungere da supporto e
coordinamento degli Associati, dei Simpatizzanti e dei Comitati;
c) svolgere funzioni di
supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;
d) svolgere azione di controllo
e coordinamento dei Comitati;
e) indicare le strategie di
indirizzo circa le attività da svolgere.
5.2.4 Il Presidente nazionale
nomina due Coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun
Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Comitato Nazionale. Le
cariche hanno durata di 5 anni e possono essere rinnovate.
Essi hanno funzioni di
sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel
proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli
altri livelli e organi dell'Associazione. Il Comitato Nazionale, su
proposta del Presidente nazionale, può revocare o sostituire uno o entrambi i
Coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria
deliberazione.
Articolo 6 - La piattaforma
telematica
6.1 Il Comitato Nazionale
promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la
rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma
telematica nonché di altre tecnologie digitali, conformi alla normativa vigente
in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto
disposto dal Regolamento europeo DPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni
del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future
modifiche legislative alla normativa vigente.
Articolo 7 - Organizzazione
nazionale
7.1 Sono Organi
dell'Associazione a livello Nazionale:
1) l'Assemblea Nazionale (anche
detta Assemblea);
2) il Comitato Nazionale;
3) il Congresso;
4) Il Presidente nazionale;
5) il Tesoriere;
6) il Comitato di Tesoreria;
7) i Comitati di Garanzia di prima
e seconda istanza.
Articolo 8 - Assemblea Nazionale
8.1 L'Assemblea Nazionale è
composta da:
a) il Presidente
dell’Associazione;
b) i componenti del Comitato
Nazionale;
c) gli Europarlamentari associati
a Italia Viva;
d) i Parlamentari nazionali
associati ad Italia Viva;
e) i membri di Governo associati
ad Italia Viva;
f) i Presidenti di Regione, gli
assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;
g) 150 amministratori locali
individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di
genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
h) 150 Associati ed esponenti
della cd. società civile individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del
criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del
Congresso;
i) il Tesoriere;
]) gli ex Presidenti del Consiglio
dei Ministri.
Hanno inoltre diritto di
partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:
k) i componenti degli organismi di
garanzia;
I) i Coordinatori territoriali
regionali, provinciali e delle città metropolitane;
m) i Coordinatori territoriali per
gli italiani all'estero.
8.2 L'Assemblea Nazionale, che
è presieduta dal Presidente nazionale, ha competenza in materia di indirizzo
della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento
di tutti gli organismi dirigenti nazionali.
8.3 L'Assemblea Nazionale esprime
indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia
attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o
temporanee, ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni
effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Presidente
o dal Comitato Nazionale.
8.4 L'Assemblea è convocata
mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che
consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno, ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno,
in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.
8.5 L'Assemblea Nazionale può, su
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti,
approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi
componenti, sfiduciare il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede
ad eleggere un nuovo/una nuova Presidente nazionale o ad indire il Congresso
entro 60 giorni.
8.6 L'Assemblea può deliberare la
modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione di Italia
Viva, così come previsto all'articolo 2.7.
8.7 L'Assemblea è regolarmente
costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a
parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo
altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di
mancanza del numero legale l'Assemblea può svolgere i propri lavori ma non
procedere a deliberazioni.
8.8 Salvo diversa disposizione del
presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le
deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto
favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di
scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di
almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene
effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione
sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data
dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene
data pubblicità mediante
affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito
internet di Italia Viva.
Articolo 9 - Comitato Nazionale
9.1 Il Comitato Nazionale è
l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà attuazione al progetto
politico definito dal Congresso. Esso è presieduto dal Presidente nazionale.
9.2 Esso è composto da:
a) Il Presidente dell'Associazione;
b) i membri di Governo associati
ad Italia Viva;
c) i parlamentari nazionali e gli
europarlamentari associati ad Italia Viva;
d) 50 membri eletti dall'Assemblea
Nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti
tra candidature maschili e 25 tra candidature femminili rispettando
proporzionalmente gli esiti del Congresso;
e) i membri della Cabina di regia.
Hanno inoltre diritto a
partecipare al Comitato Nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto
i Coordinatori regionali.
9.3 Il Comitato Nazionale, che
dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due
volte all'anno dal Presidente nazionale, di cui una per l'approvazione del
rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.
9.4 Le convocazioni del Comitato
Nazionale sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di strumento
informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre
giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad
horas". La richiesta di convocazione può essere avanzata, con istanza
motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei componenti del Comitato
Nazionale, cui il Presidente provvede entro quindici giorni.
9.5 Ogni componente ha diritto ad
un voto.
9.6 Il Comitato Nazionale è
regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti. Le deliberazioni del Comitato Nazionale sono adottate con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni
possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità. In caso di
mancanza del numero legale il Comitato Nazionale può svolgere i propri lavori
ma non procedere a deliberazioni.
Articolo 10 - Il Presidente
Nazionale
10.1 Il Presidente nazionale è
eletto dall’Assemblea, resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Al termine
del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuova/o Presidente
secondo le modalità previste da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea
Nazionale. Il Presidente è coadiuvato da una "Cabina di regia" con
esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi
delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel
rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la
durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i
componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.
10.2 Il Presidente convoca e
presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato Nazionale, convoca e presiede
il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva.
10.3 Il Presidente dirige
l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e
politiche. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso,
dell'Assemblea e del Comitato Nazionale, secondo le rispettive competenze
statutarie. Ha potere di nomina secondo le disposizioni del presente Statuto,
convoca il Comitato Nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati
secondo le modalità disposte dal Regolamento approvato dall'Assemblea.
10.4 La rappresentanza legale
dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in
giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo
svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e
per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e
negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di
operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di
garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o
dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o
finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni
del Comitato Nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi,
benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso
l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno
promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte
dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente
stipulati con tali soggetti.
10.5 In caso di dimissioni del
Presidente nazionale, l'Assemblea Nazionale procede all'elezione di una
nuova/un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato.
L'Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni.”
Articolo 11 - Il Tesoriere
11.1 Il Tesoriere è l'organo
responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è
affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve
svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della
gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.
11.2 Il Tesoriere è eletto
dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, resta in carica per 5 anni e
può essere rieletto.
11.3 Per l'espletamento delle
attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia
legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire
all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del
principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio
finanziario.
Articolo 12 - Comitato di
tesoreria
12.1 Il Comitato di tesoreria è
composto da 6 componenti eletti e dal Tesoriere che ne è membro di diritto e lo
presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato Nazionale nella prima
seduta successiva all'elezione dell'Assemblea.
12.2 Il Comitato di tesoreria
coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e
verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla
allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente,
valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e
autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato Nazionale per l'approvazione.
12.3 I componenti del Comitato di
tesoreria durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.
Articolo 13 - Il Congresso
13.1 Il Congresso è il momento
di espressione diretta della volontà di tutti gli Associati di Italia Viva, che
ne stabiliscono li progetto e gli obiettivi politici generali. È convocato dal
Presidente in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria su richiesta
della maggioranza dei membri dell'Assemblea.
13.2 La partecipazione degli
aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.
13.3 Le deliberazioni del
Congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il
numero dei votanti.
13.4 Il
Congresso elegge il Presidente Nazionale scegliendolo tra le candidature
presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli
Associati dal Comitato Nazionale o dall'Assemblea Nazionale. Le
decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e determinano la
linea dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.
13.5 Le modalità di convocazione
del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei
lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte
sono stabilite con Regolamento congressuale, approvato dall'Assemblea.
Articolo 14 - I Comitati di
Garanzia di prima e seconda istanza
14.1 I Comitati di Garanzia di
prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 Associati eletti
dall'Assemblea Nazionale su un elenco proposto dal Presidente Nazionale nel
rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. Al momento della loro elezione
nei Comitati di Garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi
eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di
incompatibilità con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata
del mandato. La durata della carica è di 5 anni rinnovabili.
14.1-bis Non può comporre il
Comitato di Garanzia di seconda istanza il componente che abbia già avuto parte
cognitiva in procedure trattate dal Comitato di Garanzia di prima istanza.
14.2 Le decisioni assunte dal
Comitato di Garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a
quello di seconda istanza, nei modi e nei tempri previsti dal presente statuto.
14.3 I Comitati di Garanzia hanno
il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti
inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e
di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto
utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi
conformemente al presente Statuto nei confronti degli Associati e degli eletti
che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.
Seguono altri 10 articoli, fino
al n. 24 da leggere come già detto integralmente sul sito di Italia Viva
Scrivici a info@italiaviva.it
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